Fermo restando l’obbligo per i titolari di pensioni con decorrenza compresa entro il 2010, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo per lo stesso anno, di dichiarare entro il 30 settembre scorso i redditi di lavoro autonomo, l’Inps individua ora quelle categorie di pensionati che non sono tenute ad effettuare la comunicazione.
Lo si apprende dal messaggio n. 20284, del 26 ottobre 2011. Si legge che sono esclusi:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. A partire dal 2001, infatti, queste pensioni sono a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi e sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo.
weekly news 43/2011