L'operazione societaria definita conferimento, mediante la quale il conferente reca dei beni ad una società denominata conferitaria ottenendo azioni o partecipazioni, non sempre viene vista positivamente dall'Amministrazione finanziaria, soprattutto quando al conferimento segue la cessione delle partecipazioni ricevute.
Sovente tali operazioni vengono disconosciute dagli uffici tributari per essere riportate sotto l'alveo della cessione d'azienda. In tal caso, avviene un peggioramento dal punto di vista impositivo in quanto al conferimento si applica l'imposta di registro in misura fissa mentre alla cessione dell'azienda l'imposta in misura proporzionale.
La riqualificazione dell'operazione ha trovato talvolta l'appoggio dei giudici tributari; vi sono sentenze che hanno ritenuto elusivo il conferimento e la conseguente cessione della partecipazione visto che comunque il risultato finale che si ottiene è la cessione di azienda. Ciò ai sensi dell'art. 20 del T.U. del registro (D.P.R. n.131/1986), secondo cui l'imposta di registro va applicata tenendo conto della natura e degli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione.
Ma altre sentenze - cui deve aggiungersi uno studio del Notariato, il n. 95/2003/T - non vanno nello stesso senso. Per questi il Fisco, pur potendo accertare la reale natura giuridica dell'atto, non potrebbe negare il contenuto giuridico effettivo dell'atto posto in essere, anche qualora comporti il raggiungimento di un diverso risultato economico. Inoltre, nell'ambito dell'imposta di registro non sussiste una norma antielusiva generica bensì più disposizioni relative a singole operazioni. Al di là di esse, pertanto, non è consentito spingersi. A ciò si aggiunga il fatto che il Tuir non considera elusivo il conferimento di azienda e la seguente cessione della partecipazione: ai sensi dell'art. 176 del Tuir, il conferente non realizza plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti ed assume come valore delle partecipazioni ricevute l'ultimo fiscalmente riconosciuto all'impresa conferita, mentre la conferitaria subentra nella posizione del conferente in merito agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa. Però la conferitaria non succede del tutto al conferente: il subentro attiene ai beni o alle passività dell'azienda ma non alle situazioni soggettive fiscali del conferente, se non a quelle che siano dipendenti dagli elementi dell'attivo o del passivo oggetto di cessione.
Infine, con riguardo alla quantificazione dell'aumento del patrimonio netto della conferitaria, l'operazione dovrà tener conto, in base al conferimento effettuato, del peso economico delle parti.
weekly news 44/2011