Il regime della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR si applica con un'opzione che ha la durata di tre esercizi sociali e che risulta irrevocabile.
Secondo l'art. 115 co. 2 del TUIR, si considera valida l'opzione per la trasparenza fiscale anche se i soci (o alcuni di essi) non sono residenti in Italia, purché siano rispettati i vincoli di forma giuridica e i limiti minimi e massimi di partecipazione e, soprattutto, purché non sia obbligatorio procedere all'applicazione di ritenute in occasione della distribuzione di dividendi da parte della partecipata residente.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 22.11.2004 n. 49 (§ 2.5) ha chiarito che la condizione che sugli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia obbligo di ritenuta (o sia previsto l'integrale rimborso della ritenuta eventualmente operata) è soddisfatta se:
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il soggetto non residente possiede la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (in questo caso, infatti, non vi è alcun obbligo di ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi);
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sussistono le condizioni per l'applicazione della c.d. "disciplina madre-figlia", di cui all'art.27-bis del DPR 600/73.
Passando, poi, al regime della piccola trasparenza ex art. 116 del TUIR, si ricorda che la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 822/2021 ha escluso la possibilità di esercitare l'opzione in presenza di una società semplice tra i soci della srl.