Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 3.3.2026 n. 4 si precisa che il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) è imponibile IVA con l'aliquota ordinaria, se non è essenziale e funzionale alla gestione globale di tale struttura. Nel caso di specie, infatti, l'ospite della RSA può acquistare il servizio in via opzionale, qualora non decida di provvedere in altro modo.
L'art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72 prevede l'esenzione IVA per le "prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie". Occorre considerare, però, che i servizi di lavanderia sono ricompresi in tale fattispecie di esenzione solo se riconducibili alla gestione globale della RSA.