L'Inail, con circolare 13 ottobre 2017, numero 45 , affronta l'argomento delle unioni civili fornendo le prime indicazioni operative tese al il recepimento della nuova normativa introdotta nel 2016.
Sulla Gazzetta Ufficiale 118 del 21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2016, numero 76 sulla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
L'unione civile è una specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, costituita tra persone maggiorenni dello stesso sesso, mentre i conviventi di fatto, in base all'articolo 1, comma 36, sono due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
La legge, ricorda l'Istituto , stabilisce espressamente che «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». La diretta applicazione all'unione civile di tutte le disposizioni riferite al matrimonio e ai coniugi non vale però per le norme del codice civile non espressamente richiamate dalla legge.
Per quanto riguarda le convivenze di fatto la legge non prevede alcuna equiparazione di stato tra coniugi e conviventi more uxorio, prevedendo in particolare il contratto di convivenza, al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di alcuni diritti specifici.
L'Istituto precisa che all'unito civilmente sono riconosciute:
1. la rendita ai superstiti e la relativa quota integrativa;
2. la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto;
3. lo speciale assegno continuativo mensile;
4. l'assegno una tantum funerario;
5. la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
6. la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.
Invece nel silenzio della normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest'ultimo non puo essere titolare delle prestazioni economiche erogate dall'Inail alla pari dell'unito civilmente.