Notizia

Societa' estere: il Fisco deve provare la residenza fittizia

Pubblicato il 09 novembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In materia di società estere, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 73 del Tuir non costituiscono un automatismo ed il Fisco italiano non è sgravato dall'onere di dimostrare l'esterovestizione ossia che la residenza estera di un'impresa è in realtà fittizia.

E' questa la conclusione accolta dalla commissione Ue sulla base delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate dopo che l'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti) ha chiesto alla Ue di verificare la compatibilità delle norme italiane in materia di esterovestizione con quelle di matrice comunitaria. Per l'Aidc la presunzione di residenza contenuta nel Tuir scarica sul contribuente tutto l'onere di provare il contrario disponendo una presunzione generale di evasione o di frode fiscale.

L'Agenzia, chiamata dalla commissione europea a fornire le proprie argomentazioni, ha però specificato che permane sull'amministrazione finanziaria un obbligo di provare l'esterovestizione per cui la presunzione di residenza si fonda “essenzialmente su una valutazione caso per caso da parte degli enti verificatori del complesso degli elementi fattuali di ogni singola fattispecie senza limitare la possibilità del contribuente di fornire elementi in senso contrario”.

In sostanza la presunzione dell'articolo 73, commi 5 bis, ter e quater, aiuta gli accertatori nel cogliere gli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva della società ma non limita l'onere di provare in concreto l'effettività dell'esterovestizione. Il contribuente è pertanto posto nella condizione di potersi difendere.

weekly news 45/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).