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La legge di Stabilita' in Gazzetta Ufficiale. Le reazioni degli Ordini professionali

Pubblicato il 15 novembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Sulla “Gazzetta Ufficiale" n. 265, Supplemento Ordinario n. 234, del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”: meglio nota come Legge di Stabilità 2012. La Legge entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2012.

La norma, oltre a contenere una serie di misure specifiche per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, prevede, tra le altre cose, alcune misure strettamente attinenti il settore delle libere professioni.

L’articolo 10, appositamente rubricato come "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti", affida al futuro Governo la delega per riformare l'attuale disciplina sugli ordinamenti professionali entro 12 mesi attraverso un Dpr, cioè attraverso un regolamento di delegificazione. Ma, proprio lo strumento scelto del Decreto presidenziale è quello che più di tutti allarma i consigli nazionali, dato che proprio dentro un Dpr dovrebbe andare a confluire l’intera disciplina sulle attività professionali in grado di cancellare completamente quella esistente.

Oltre a ciò, è poi consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari del Codice civile. Dal prossimo 1° gennaio 2012, infatti, i professionisti potranno organizzare la loro attività sotto una qualsiasi forma societaria, nel rispetto di alcuni vincoli fondamentali: esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; ammissione di soli soci professionisti iscritti agli Ordini o di non professionisti (incarichi tecnici); incarico professionale conferito eseguito solo dai professionisti iscritti agli Ordini; osservanza del codice deontologico e società soggetta a regime disciplinare dell'ordine al quale è iscritta.

Inoltre, la Legge ha anche previsto la cancellazione della tariffe professionali, stabilendo che il compenso spettante al professionista deve essere pattuito per iscritto al conferimento dell'incarico. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe; mentre le tariffe professionali si applicano: in mancanza di determinazione consensuale del compenso; quando il committente è un ente pubblico; in caso di liquidazione giudiziale dei compensi o nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi.

Infine, a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, è riconosciuta libera.

La reazione degli Ordini professionali a queste novità è stata dura. Per molti presidenti si è trattato di un “attacco ideologico” alle professioni che mal può essere sopportato e che necessariamente porterà a prendere delle posizioni. Al momento, i professionisti invocano un dialogo con il Governo; dialogo che dovrebbe proprio servire a rimediare all’impatto negativo del Legge n. 183/2011.

Gli oridini professionali in genere auspicano una correzione urgente del testo.

weekly news 46/2011

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