Con ordinanza n. 23906 depositata il 15 novembre 2011, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici della Commissione tributaria regionale avevano annullato un avviso di accertamento Irap notificato ad un professionista che si era avvalso di collaborazioni coordinate e continuative e non di rapporti di lavoro dipendente.
I giudici di Cassazione, aderendo agli assunti del Fisco ricorrente, hanno sottolineato come le collaborazioni coordinate e continuative, agli effetti organizzativi, devono essere equiparate a quelle con personale dipendente.
L'imposizione dell'Irap – conclude la Corte – è dunque legittima qualora il giudice di merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, verifichi che il contribuente impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività oppure si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui anche a mezzo di co.co.co.
weekly news 46/2011