La società che eroga il compenso ad altra società commerciale che svolge l'incarico di amministratore può dedurre la spesa ai fini Irap in quanto tale compenso è riconosciuto come componente del reddito d'impresa; inoltre, in quanto soggetto ad Iva, risulta detraibile secondo i principi ordinari.
Sono queste le precisazioni fornite dalla norma di comportamento n. 182 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) avente ad oggetto il trattamento fiscale del compenso corrisposto ad una società che svolge il compito di amministratore in altra società.
La norma 182 aggiunge che, con riferimento alla società che lo percepisce, costituendo una controprestazione del servizio reso nell'ambito dell'impresa, va valutato come componente del reddito d'impresa, ossia un ricavo, e come tale concorre a formare il reddito in base al principio di competenza.
Dalla parte della società che versa l'importo, il compenso è deducibile, sempre per competenza, ai fini Irpef.
Quanto alla ritenuta d'acconto, se la società percipiente è residente in Italia o risulta una stabile organizzazione in Italia di società non residente non è dovuta alcuna ritenuta. Se invece risulta una società non residente senza stabile organizzazione sarà tenuta a versare una ritenuta a titolo di imposta pari al 30%.
weekly news 46/2011