La Pubblica Amministrazione può impiegare ex dipendenti di Enti locali in pensione per lo svolgimento di attività a carattere accessorio.
Lo chiarisce il ministero del Lavoro, con l'interpello n. 44 dell'11 novembre 2011, in risposta ad un quesito dell'Anci con cui si chiedeva un parere sull'art. 70, comma 1, lett. h-bis, del D.Lgs n. 276/2003, in merito all'utilizzo del lavoro accessorio negli Enti locali con l'impiego di pensionati.
Il Ministero precisa che le attività di carattere accessorio, per l'occasionalità della prestazione, non rientrano tra le limitazioni previste dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, che preclude il conferimento di incarichi a chi cessa volontariamente il servizio con una Pubblica Amministrazione.
L'art. 70, comma 1, lett.h-bis, specifica che i pensionati possono svolgere attività occasionali in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per attività occasionali sono da intendersi quelle specificate dall'art. 70, lett. b), quali giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
Il tutto senza superare i limiti di compenso ben definiti dal Legislatore, che consentono di scongiurare "quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso Legislatore ha voluto contrastare introducendo particolari vincoli in ordine alla possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi di soggetti cessati dal servizio anticipatamente".
weekly news 46/2011