Sulle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2012, riguardanti la disciplina del collegio sindacale e sindaco unico nelle srl e spa, il Consiglio dei dottori commercialisti, in una nota interpretativa novembre 2011, ha fornito una propria lettura al fine di recare specificazioni.
La prima osservazione riguarda la nomina del collegio sindacale nelle srl e sostiene che se vengono superati entrambi i parametri che portano obbligatoriamente alla nomina del collegio sindacale (1 milione di euro di ricavi o patrimonio netto), l'organo nominato deve essere pluripersonale.
I commercialisti ritengono che il riferimento a “un sindaco” contenuto nel novellato articolo 2477 del codice civile, rubrica e primo comma, sia da leggersi come “organo di controllo”; ciò viene confortato anche dall'ultimo comma dell'articolo 2397, modificato dalla legge di stabilità, dove si prevede che ”l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico”.
Sempre in materia di Srl, se l’organo di controllo è obbligatorio ma almeno uno dei parametri suddetti è inferiore alla soglia, la nota precisa che:
- l’organo di controllo può essere monocratico, quando lo prevede lo statuto;
- il collegio sindacale sarà necessariamente pluripersonale, se lo statuto non prevede nulla al riguardo.
Per quanto inerisce l’efficacia delle nuove disposizioni, il Consiglio nazionale afferma che nonostante sia stabilita l'entrata in vigore della legge di stabilità al 1° gennaio 2012, le modifiche relative agli organi di controllo nelle spa e nelle srl saranno applicabili non prima che l'attuale collegio dei sindaci abbia terminato il suo mandato, data l’inderogabilità del termine di durata triennale della carica e la relativa inamovibilità dei sindaci.
weekly news 47/2011