Notizia

Se c ' e' elusione non c ' e' buona fede

Pubblicato il 19 novembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24231 del 18 novembre 2011, stabilisce l’impossibilità della regolarizzazione Iva in caso di fatture per operazioni inesistenti se l'operazione commerciale è elusiva.

Infatti, si ribadisce che la regolarizzazione dell’Iva - ex articolo 26 del Dpr 633/72 – in tema di tributi armonizzati, è ammessa “solo ed esclusivamente nel caso in cui il rischio di perdite di entrate fiscali sia stato eliminato in tempo utile, ovvero il contribuente che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede”. Dunque, per l’operazione elusiva, che per logica non può essere stata fatta in buona fede, niente regolarizzazione Iva.

Viene spiegato che per la rettifica della fattura, in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma citata, l’operazione deve essere vera e reale e non già del tutto inesistente.

La Corte aggiunge che “se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”. La conseguenza indiretta sul destinatario della fattura è che egli “non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto (o dell'importazione) di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”. weekly news 47/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).