L’Amministrazione finanziaria accusa una contribuente di aver indebitamente portato in detrazione nell’anno 2005 il credito Iva maturato l’anno precedente, in cui aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale. Per il Fisco il credito, non essendo stato indicato in dichiarazione, poteva essere recuperato solo mediante la procedura di rimborso.
La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 79/13/11, richiama a sostegno della difesa della contribuente sia il disposto normativo degli articoli 19 e 55 del Dpr n. 633/72, sul principio di detrazione, sia la risoluzione agenziale n. 74/2007, con la quale era stata espressamente riconosciuta la spettanza del credito Iva ogniqualvolta lo stesso fosse stato indicato nella dichiarazione Iva anche se relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Solo allo scadere di tale termine, invece, il credito poteva essere recuperato unicamente mediante la procedura di rimborso residuale di cui all’ex articolo 21 del Decreto legislativo n. 546/92.
Pertanto, a detta dei giudici di merito, a nulla vale l’aspetto formale rispetto a quello della sostanza: se dai registri Iva, dalle liquidazioni periodiche e dai modelli F24 emerge la sussistenza del credito, non conta l’aspetto formale che per l’anno di maturazione del credito stesso la dichiarazione Iva sia stata omessa. Tale credito legittimamente maturato può essere evidenziato nella dichiarazione Iva dell’esercizio successivo. Il venire meno di un aspetto formale, come quello della presentazione della dichiarazione nel periodo d’imposta in cui si è generato il credito, dunque, non fa decadere la spettanza del credito.
weekly news 47/2011