Il testo del provvedimento dell'agenzia delle Entrate 16 novembre 2011, attuativo delle norme che obbligano imprese individuali e collettive a comunicare i beni che vengono dati in uso a soci o familiari dell'imprenditore, contiene delle indicazioni che necessitano di ulteriori chiarimenti.
Tra queste, l'affermazione secondo cui “La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento … ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo”, da cui si desume che l'ambito della comunicazione risulta ampliato, potendo riguardare soci e familiari di altra società facente parte del gruppo. Per non complicare l'adempimento dovrebbe essere precisato il concetto di gruppo.
Altro punto critico, non chiaro, riguarda la comunicazione delle forme di finanziamento e capitalizzazione nei confronti della società concedente, ipotesi non contemplata dalla norma istitutiva; posto ciò, dovrebbero essere previsti solo i casi in cui il socio utilizza in godimento i beni della società.
Infine, il provvedimento non ha considerato le situazioni in cui i beni dati in godimento, come l'autovettura, siano utilizzati anche per fini personali come il caso del socio amministratore; in tali circostanze vige la norma del Tuir, articolo 164, che fissa la percentuale di spesa che si intende sostenuta nell'esercizio di impresa. Si dubita che in tale ipotesi debba essere effettuata la comunicazione, visto che la norma ha come obiettivo quello di scoprire beni occultati.
weekly news 47/2011