L’articolo 64 del DPR n. 600/1973 recita: “chi in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.”.
Inoltre, in base all’articolo 35 del DPR. n. 602/1973, “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.”.
Quanto sopra premesso, nel parere n. 26 del 23 novembre 2011, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – supportata da numerosi interventi della Suprema Corte di Cassazione, a mezzo dei quali ha affermato che l’intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito, il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo – conferma che dall’obbligo fiscale non può essere esonerato il lavoratore contribuente per la sola ragione che esiste una norma primaria che impone al suo datore di lavoro l’onere di effettuare le ritenute e di versarle.
Pertanto, in caso di mancato pagamento della ritenuta d’acconto da parte del datore, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente.
weekly news 47/2011