In materia di credito Iva per soggetto non residente che in corso d'anno è passato dall'identificazione diretta a stabile organizzazione, l'Agenzia delle entrate modifica la sua posizione inizialmente orientata a negare la compensazione di crediti riferibili a posizioni fiscali diverse.
Il cambiamento si è reso necessario dopo che la Corte di giustizia europea, con sentenza del 16 luglio 2009, ha bocciato il decreto Iva (D.P.R. n. 633/72) nel punto in cui prevedeva che l’imposta relativa agli acquisti effettuati direttamente in Italia da un soggetto estero dovesse essere chiesta con la procedura di rimborso, ex articolo 38-ter del decreto, anche se il soggetto in questione avesse operato come stabile organizzazione.
Essendo mutata la legge nazionale nel senso di vietare l'acquisizione di una doppia posizione Iva, ora l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 108 del 24 novembre 2011, ammette che la stabile organizzazione in Italia di una società comunitaria ha il diritto di recuperare, tramite la detrazione, il credito IVA relativo alle operazioni effettuate con la partita Iva di identificazione diretta successivamente cessata.
Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi, la risoluzione osserva che l’operazione in essere, consistente nella chiusura della partita Iva relativa all’identificazione diretta e contestuale costituzione di una stabile organizzazione in Italia, può essere assimilata a un’operazione straordinaria di trasformazione.
weekly news 47/2011