L'imposizione della exit tax deve essere differita al momento in cui si realizzerà la plusvalenza.
E' quanto stabilisce la sentenza della Corte di giustizia europea del 29 novembre 2011 pronunciata relativamente alla causa con cui viene affrontato il problema della tassazione nello Stato di provenienza in caso di trasferimento di una società da uno Stato membro ad un altro dell'Unione europea.
Confermando la legittimità della tassazione, la Corte specifica che questa deve avvenire al momento della realizzazione della plusvalenza. Informazioni relative al suo realizzo, o mancato realizzo, posso essere ottenute dall'autorità dello Stato membro ospitante, secondo l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 26 maggio 2008, n. 2008/55/Ce, in materia di recupero dei crediti per imposte.
A seguito dell'intervento della Corte, anche l'Italia dovrà adeguarsi, aggiornando l'art. 166 del Testo unico, che prevede l'exit tax solo per il trasferimento della residenza fiscale di un'impresa.
weekly news 48/2011