Con la sentenza n. 44103 depositata lo scorso 29 novembre 2011, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta disposta dalle Corti di merito nei confronti del socio accomandante di una società.
L’uomo era stato ritenuto colpevole, a titolo di concorso con l’accomandatario, in quanto aveva violato il divieto di immissione nell’attività amministrativa e ciò, a prescindere dalla mancata estensione della dichiarazione di fallimento. Quest’ultima circostanza, infatti, non è stata, di per sé stessa, ritenuta preclusiva della responsabilità del socio accomandante, essendo stato, per contro, considerato sufficiente, ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale enunciata dall'articolo 216 Legge fallimentare, “lo svolgimento di attività amministrativa anche attraverso i contatti con clienti dell'impresa, che implicano inevitabilmente la gestione delle attività aziendali”.
weekly news 48/2011