Il ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 47 del 13 dicembre 2011, interviene sulle sanzioni da 150 a 1.500 euro (da 500 a 3.000 se riferita a più di dieci lavoratori) applicabili in tema di ipotesi di "infedele registrazione" delle ore di lavoro o delle somme erogate sul libro unico del lavoro (Lul) che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Nello specifico, quando le registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore o dalle somme effettivamente erogate allo stesso (ad esempio nei pagamenti fuori busta).
Per la sanzionabilità si deve considerare la difformità tra fatti reali e annotazioni eseguite: se tali registrazioni divergono da “quanto astrattamente previsto dal Ccnl” senza, però, risultare infedele rispetto al comportamento effettivo del lavoratore, la sanzione non è applicabile. Nel rispetto della realtà di fatto, dunque, il termine di paragone può non essere il ccnl applicato in azienda.
Ne consegue che l’illecito sussiste se la durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrispondono a quelle trascritte nel Lul, come per i fuori busta.
weekly news 50/2011