La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27983 del 21 dicembre 2011, ribadisce l’esenzione Irap per un commercialista che svolge attività di sindaco di società.
Si consolida così l’orientamento della Suprema Corte secondo cui i redditi percepiti in qualità di amministratore, sindaco e revisore di società rientrano fra quelli di lavoro autonomo e sono, per tale ragione, esclusi dalla base imponibile Irap a prescindere dall’assetto organizzativo del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al commercialista che, nello svolgere la propria attività professionale, si era avvalso di alcuni praticanti e di una segretaria. Ma, questa circostanza è stata riconosciuta irrilevante. Il fatto che il libero professionista sia provvisto di un’autonoma organizzazione, pur non utilizzata per lo svolgimento delle attività di amministratore o sindaco, non cambia il parere degli ermellini.
Ancora una volta viene sottolineato che i compensi percepiti per l’attività di sindaco rientrano tra quelli di lavoro autonomo e, dunque, sono esenti da Irap.
Resta fermo che la parte dei ricavi che deriva dalle sole attività tipiche dell’ambito professionale entra nella base imponibile del tributo regionale.
weekly news 52/2011