A sostituire le pregresse, le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale, appena approvate dal Cndcec, entrano in vigore dal 1° gennaio 2011 e sono applicabili all’organo di controllo interno sia nella sua composizione collegiale che monocratica (sindaco unico), in quanto compatibili.
Sono rese definitive, dopo pubblica consultazione, le norme:
- 9, sull’attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori;
- 10, sull’attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e nelle altre operazioni rilevanti;
- 11, sull’attività del collegio sindacale nella crisi d'impresa.
Inoltre, sono apportate modifiche alle norme da 1 ad 8, che erano già state approvate in via definitiva, alla luce delle recenti normative in merito alle Srl. Si ricorda, in proposito, che sull’articolo 2477 cc è intervenuta la legge 12/11/2011 n. 183 (Stabilità), ulteriormente modificata dal dl 22/12/2011 n. 212.
Tra i chiarimenti, con la norma 9 si spiega che in via di principio i sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell’organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge. Dunque, in caso di inerzia o di omissione da parte dell’organo amministrativo, i sindaci devono provvedere a convocare l'assemblea dei soci, eseguire le pubblicazioni previste dalla legge e chiedere al tribunale l’emissione dei provvedimenti relativi allo scioglimento e alla liquidazione della società, come indicato nella Norma 10 al punto 9.
weekly news 52/2011