Con sentenza n. 29185 del 27 dicembre 2011, i giudici di Cassazione hanno ricordato come l'accertamento tributario basato sull'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui “gravità, precisione e concordanza” consegue all'esito di un contraddittorio da attivare obbligatoriamente, a pena di nullità, con il contribuente e non viene determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards, quali meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività.
Così, il contribuente può sempre provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, che sussistano condizioni tali da giustificare la sua esclusione dall'area di applicazione degli standards. Per contro, l'atto di accertamento dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato anche con riferimento alla dimostrazione dell'applicabilità, in concreto, dello standard prescelto anche a fronte delle contestazioni del contribuente.
In ogni caso – conclude la Corte – il giudice di merito può sempre liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto che le controdeduzioni e la controprova del contribuente.
Sulla scorta di detti assunti, i giudici di legittimità hanno confermato l'inapplicabilità degli studi di settore nei confronti di un imprenditore che, in sede di contraddittorio, aveva certificato un periodo di malattia che aveva, di fatto, impedito la piena produttività dell'azienda.
weekly news 52/2011