Notizia

Accertamento. Spetta al Fisco provare la veridicita' delle informazioni fornite nel questionario

Pubblicato il 13 gennaio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito della nuova disposizione introdotta del decreto “Salva Italia” in base alla quale le risposte non veritiere fornite dal contribuente alle richieste del Fisco costituiscono reato, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’argomento con la sentenza n. 263 del 12 gennaio 2012.

Respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, gli Ermellini hanno ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, se il contribuente ha già risposto al questionario del Fisco e poi, in sede di contenzioso, fornisce ulteriori informazioni, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare in modo specifico la completezza, la veridicità e l’idoneità probatoria delle notizie fornite. “Solo dopo l'adempimento di tale onere di contestazione, può sorgere, in capo al contribuente, l'onere di provare le circostanze di fatto rilevanti per smentire le contestazioni dell'ufficio”.

Pertanto per la Suprema Corte non è obbligatorio che il contribuente fornisca notizie necessariamente esatte alle varie domande presenti nei questionari del Fisco. Il contribuente può integrare quanto già detto in precedenza e l’ufficio non può invocare la preclusione all’utilizzabilità.

Dunque, il diritto al contraddittorio e alla difesa del contribuente è salvo e ciò fornisce importanti spunti difensivi qualora si vada incontro ad un’incriminazione penale per aver offerto notizie non veritiere.

weekly news 02/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 febbraio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...