Le fatture soggettivamente inesistenti costituiscono documenti privi del valore di attestazione che l'ordinamento riconosce alle fatture regolari, tanto che non possono trovare valido ingresso nella contabilità a fini Iva. Queste, non potendo offrire valida attestazione circa l'entità delle operazioni e degli importi dichiarati, possano però costituire riferimento certo in ordine agli importi in esse dichiarati come “elementi passivi” ed essere utilizzate per ricavare la sussistenza del fumus del reato di dichiarazione infedele anche in tema di imposte dirette.
E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione con sentenza n. 647 del 12 gennaio 2012.
weekly news 03/2012