Nel caso di due unità immobiliari ante lavori che al termine vengono accorpate in un’unica unità che viene destinata ad abitazione principale, sulla base della prassi finora diramata dall'Agenzia delle Entrate su questioni analoghe parrebbe corretto ritenere applicabile l'aliquota del 50% (sia per gli interventi di recupero, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico) su un ammontare di spese "moltiplicato" per il numero delle unità ante interventi.
Tuttavia, la previsione di una specifica percentuale di detrazione "maggiorata" solo per l'abitazione principale potrebbe indurre a ritenere che dette analogie possano scontrarsi con la ratio della norma che prevede l'aliquota "maggiorata" del 50% soltanto per un solo immobile, quello destinato ad abitazione principale (seguendo questa tesi, pertanto, l'aliquota del 50% spetterebbe entro il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro, senza l'effetto moltiplicazione).