Secondo la Cassazione – sentenza n. 390 del 13 gennaio 2012 – è da escludere che il presidente del Consiglio di amministrazione di una società venga ritenuto responsabile dei pagamenti registrati nel bilancio dallo stesso approvato e firmato.
Ed infatti – si legge nel testo della decisione - la diligenza richiesta agli amministratori, in sede di redazione di bilancio, non si estende “alla verifica analitica dei titoli dei pagamenti registrati nel corso dell'anno e della loro efficacia liberatoria, limitandosi la responsabilità degli amministratori, per questa parte, alla corrispondenza delle poste che emergono dal conto economico con la contabilità della società”.
weekly news 03/2012