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Chiarimenti da Telefisco

Pubblicato il 26 gennaio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Alla luce delle modifiche recate dalla Manovra di Ferragosto – Dl 138/2011 - le società con meno di tre anni di vita sono escluse dalla disciplina delle società di comodo. È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2012, che interviene anche sul riporto delle perdite pregresse.

Su questo secondo tema, del riporto senza limite di tempo della perdita fiscale, con tetto dell'80% dell'utile realizzato nel periodo d'imposta successivo, si precisa che anche le società non operative congeleranno le proprie perdite realizzate in periodi in cui erano considerate operative, in attesa di utilizzarle nei periodi in cui ritorneranno a esse operative ovvero, ancorché rimangano non operative, conseguano un reddito imponibile superiore a quello minimi presunto.

L''Agenzia ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi. Inoltre, nella determinazione del limite forfetario dell’80% il calcolo va fatto sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d’imposta. È da evidenziare che i chiarimenti rispecchiano quanto scritto nelle circolari Irdcec 24 e 25 del 2011.

Infine, con un chiarimento ulteriore, sui beni assegnati in godimento ai soci o ai familiari dell'impresa, si precisa che la comunicazione dei beni ai soci, in scadenza al 2 aprile 2012, dovrà riguardare tutti i finanziamenti e i versamenti effettuati dai soci anche se non correlati con i beni che i soci hanno a disposizione. È da effettuare in tutte le situazioni di specie, non rileva che vi sia un rapporto tra beni a disposizione dei soci e somme affluite in capo alla società.

weekly news 04/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...