Dal prossimo 1° febbraio 2012 i soggetti interessati possono inviare in forma autonoma la dichiarazione annuale Iva per il 2011, in cui evidenziare anche il rimborso d'imposta spettante – quadro VR. I presupposti in base al quale sorge il diritto sono contenuti nell'art. 30 del decreto Iva (D.P.R. n. 633/72).
I contribuenti ammessi a chiedere il rimborso annuale sono:
- gli esercenti attività in cui si svolgono operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni ossia se l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni;
- coloro che pongono in essere operazioni non imponibili di importo superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate;
- quelli che hanno effettuato prevalentemente operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto territoriale ossia se l'importo di tali operazioni supera il 50% di tutte le operazioni effettuate;
- i soggetti esteri;
- i soggetti agricoli e ittici in presenza di particolari condizioni.
Tutte le suddette categorie possono accedere al rimborso se l'eccedenza a credito supera 2.582,28 euro.
Sono ammessi anche i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2011. E' inoltre possibile accedere al rimborso dell'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili registrati nel 2011 od anche in anni precedenti nonché degli acquisti di beni e servizi per studi e ricerche registrati nel 2011.
weekly news 05/2012