All’attenzione del CdM di venerdì 27 gennaio, che con un comunicato ha presentato la versione definitiva del Decreto semplificazioni nella stessa sede approvata, anche la disciplina del controllo contabile delle società di capitali, con il fine di fugare i dubbi sulla portata e l'interpretazione del nuovo articolo 2477 del Codice civile, introdotto dalla legge di Stabilità n. 183/2011.
Dopo la modifica normativa, erano state sollevate alcune obiezioni interpretative sulla portata della norma, ritenuta poco chiara nello stabilire a chi fosse destinata la possibilità di sostituire l'attuale collegio sindacale e/o revisore legale dei conti con il più snello sindaco unico, investito anche della funzione di revisore.
Il successivo evolversi del Decreto elimina la natura interpretativa della norma e ribadisce la distinzione tra sindaco unico e collegio sindacale sulla base dei requisiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Pertanto, se la società può redigere il bilancio in forma abbreviata la regola da seguire è quella del sindaco unico. Ma è, comunque, un’opzione perché, modificando lo statuto, la società può scegliere di adottare il collegio sindacale. Viceversa, se cessano i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato scatta l'obbligo del collegio sindacale. Dunque, non c’è più distinzione tra Srl e Spa riguardo alla scelta tra sindaco unico e collegio sindacale: la scelta che indirizza verso l’una o l’altra forma di composizione dell’organo di controllo dipende dal bilancio che si redige e non dalla forma giuridica della società.
Restano chiaramente salvi i requisiti che impediscono la redazione del bilancio in forma abbreviata. Al superamento di tali limiti, sia la Spa che la Srl devono obbligatoriamente dotarsi dell’organo di controllo (collegiale o monocratico), in virtù dell’esplicito richiamo di cui al comma 5 dell'articolo 2477 del Codice civile, che estende le regole delle società per azioni anche alle società a responsabilità limitata.
weekly news 05/2012