Con sentenza n. 398 del 2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una società contribuente avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto valida una cartella esattoriale relativa alla contribuzione previdenziale la cui copia consegnata al destinatario era priva dell’ indicazione della data di effettuazione della notifica.
Aderendo alle doglianze di parte ricorrente, i giudici di legittimità hanno affermato l’essenzialità, ai sensi dell’articolo 148 del Codice di procedura civile, dell’elemento dell’indicazione della data di consegna in mancanza della quale si verrebbe a determinare la nullità della notifica e, di conseguenza, la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione.
weekly news 05/2012