Tutto il Consiglio di amministrazione della banca, poi fallita, è responsabile penalmente per le distrazioni finanziarie poste in essere dal direttore se queste si siano manifestate attraverso segnali del comportamento distrattivo dell’agente. In tal caso, il reato di bancarotta potrà essere imputato anche ai consiglieri senza delega che, pur potendo, non intervengano ad impedire gli eventi.
E’ quanto spiegato nel testo della sentenza n. 3708 del 30 gennaio 2012 dalla Cassazione, secondo cui “la responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito, nonché del grado di anormalità di questi sintomi”.
weekly news 05/2012