Rispetto al Durc “rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato”.
È questa una delle precisazioni offerte dal ministero del Lavoro, con la nota 16 gennaio 2012, n. 619, con la quale ci si discosta dall’interpretazione estensiva del ministero della Pa e della Semplificazione (direttiva 22 dicembre 2011), che aveva abbracciato le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità in tema di documentazione amministrativa.
L’articolo 15 della Legge n. 183/2011 ha, infatti, fissato il cosiddetto principio della “desertificazione”, secondo cui le pubbliche amministrazioni, per gestire le procedure di propria competenza non potranno più richiedere o utilizzare i certificati. Questi restano validi solo nei rapporti tra i privati.
Per il Lavoro si tratta di una norma che se da una parte vuole diffondere una condivisibile semplificazione per i contribuente, dall’altra non tiene conto di alcune discipline particolari, come quella del Durc, che appare essenziale soprattutto per gestire correttamente le procedure di gara.
Dunque, il Durc è e rimane un “certificato” e non serve affermare che si tratti di una “attestazione”. Esso può continuare ad essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche, che hanno il compito di verificare la veridicità delle informazioni riportate e non può essere sostituito da autocertificazione.
Il Dicastero tenta di motivare la propria posizione spiegando che la nozione di certificato fa sempre e solo riferimento a stati, qualità personali e fatti oggettivamente riferibili alla persona, che dunque non può non conoscere e di conseguenza autocertificare. Diversa è la posizione del Durc, le cui informazioni non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, dato che secondo la circolare ministeriale non è possibile “la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione”, bensì “una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile”
Di qui la conclusione secondo cui le valutazioni di un organismo tecnico non possono essere oggetto di un'autodichiarazione, perché essa non avrebbe a oggetto stati, fatti o qualità strettamente personali.
weekly news 03/2012