Con la sentenza n. 15 depositata il 26 gennaio 2012 la Corte costituzionale respinge la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11 del dl n. 78/2010 (Manovra estiva 2010) avanzata dalla Corte d'appello di Genova. E, nel contempo, ribalta la pregressa decisione della Cassazione che, a sezioni unite nella sentenza n. 3240/2010, stabiliva l'esclusione della doppia contribuzione in caso un socio di Srl commerciale svolgesse oltre all’attività aziendale con carattere di abitualità anche il ruolo di amministratore, in virtù del principio dell’attività prevalente (deroga della legge n. 662/1996: una sola iscrizione per l'attività prevalente).
La questione riguarda la norma recata dalla Manovra 2010: il principio dell’attività prevalente non influisce sui rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla gestione previdenziale dei collaboratori, vale solo per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità della disposizione, la Consulta spiega che il legislatore non ha aggiunto elementi estranei alla legge originaria, ma ha messo in evidenza un significato già presente.
Pertanto, un socio di una Srl commerciale che svolge attività nella società e ne è anche amministratore deve pagare i contributi sia alla gestione commercianti Inps, sia alla Gestione separata dei collaboratori. Essendo di interpretazione autentica la norma è retroattiva.
weekly news 04/2012