Notizia

Le soglie dell ' Iva trimestrale guardano il volume d ' affari e non i ricavi

Pubblicato il 14 febbraio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15 del 13 febbraio 2012, fornisce chiarimenti sul riallineamento - operato dal comma 11, dell'articolo 14 della Legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011) - delle soglie per la liquidazione trimestrale dell'Iva con quelle fissate per l’accesso alla contabilità semplificata, ex dl 70/2011 (decreto sviluppo).

Le nuove soglie, per l’Iva a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono:

- 400 mila euro, per le imprese che prestano servizi;

- 700 mila euro, per le imprese che svolgono altre attività e anche per i contribuenti che esercitano sia prestazioni di servizi che altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi.

Il chiarimento: a rilevare per le soglie è il volume d’affari (art. 7 del DPR n. 542/1999) e non l’importo dei ricavi (ex artt. 57 e 85 del DPR n. 917/1986). Per volume d'affari del contribuente si intende - art. 20 del DPR n. 633/1972 - l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, con le esclusioni di cui all’articolo 20 del Dpr 633/1972.

Inoltre, in merito la possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta, si precisa che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, possono scegliere di versare il conguaglio:

- entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;

- entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione.

Nel secondo caso, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo.

weekly news 07/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).