E' intitolato “L'obbligo di rendiconto del trustee” lo studio n. 11 , approvato dalla Commissione di studio “Il trust” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e pubblicato il 14 febbraio 2012, attraverso il quale si intende offrire un contributo, al gestore del trust, per la elaborazione di un documento contenente la rendicontazione del patrimonio costituito in trust.
Il rendiconto periodico, dedicato ad identificare gli accadimenti occorsi al trust in un dato periodo, è diretto ai beneficiari, ai disponenti, al guardiano (se esistente) per le seguenti finalità:
- dare conto degli adempimenti eseguiti durante il periodo di riferimento, fornendone adeguata motivazione secondo le disposizioni contenute nell’atto istitutivo del trust (Discharge Accounting);
- illustrare l’andamento della gestione durante il periodo di riferimento evidenziando i risultati della stessa sul patrimonio delle diverse categorie di beneficiari (Performing Accounting).
Lo studio rammenta che, come per la tenuta della contabilità dove non sussiste alcuno schema obbligatorio, anche per quanto riguarda il rendiconto non vi sono riferimenti a schemi predefiniti. Il richiamo va quindi fatto all’atto istitutivo del trust, in conformità alla legge regolatrice, per la formulazione delle modalità e della periodicità con cui effettuare il rendiconto.
Il documento, poi, suggerisce di accompagnare il conto economico e lo stato patrimoniale che compongono il rendiconto con apposite note esplicative, che forniranno gli opportuni chiarimenti e dettagli.
Quanto alle modalità di consegna del rendiconto, questo può essere trasmesso: con raccomandata A/R, con lettera a mano con firma per ricevuta, mediante posta elettronica certificata, con posta elettronica con conferma di ricezione da parte del destinatario. La menzione della consegna può essere anche inserita nel verbale di una specifica riunione a cui hanno partecipato i destinatari.
weekly news 08/2012