E’ stata confermata da parte della Cassazione – sentenza n. 2548 del 21 febbraio 2012 – la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano escluso l’esistenza, in capo ad un professionista, del requisito dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini della soggezione dello stesso all’imposta Irap.
La Corte di legittimità, in proposito, ha ribadito l’insindacabilità del giudizio, congruamente motivato, del giudice di merito circa i presupposti per l’applicazione della detta imposizione.
weekly news 08/2012