Dal provvedimento delle Entrate 24 febbraio 2012, dedicato alla procedura di compensazione dei ruoli/rimborsi (articolo 28-ter del Dpr n. 602/1973), deriva la variazione delle procedure amministrative previste dai provvedimenti direttoriali 29 luglio 2008 e 21 luglio 2009.
L’aggiornamento riguarda i tracciati utilizzati per lo scambio di informazioni e dati tra Agenzia delle entrate ed Equitalia. Le modifiche introdotte sono dirette a recepire la previsione dell’articolo 31, comma 1, del Decreto legge n. 78/2010, secondo la quale, le disposizioni di cui all’articolo 28-ter citato, cioè l’utilizzo dei rimborsi per il pagamento dei ruoli, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
Nel provvedimento è scritto che le modifiche sono anche tese a rendere più efficiente l’attività di erogazione dei rimborsi e di compensazione.
SOGGETTI ESCLUSI. Per ragioni di semplificazione e di efficienza, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che dall’elenco dei beneficiari dei rimborsi trasmesso dall’Agenzia delle entrate a Equitalia Servizi Spa, per la successiva verifica ai fini della proposta di compensazione, siano esclusi:
- i soggetti cui compete un rimborso non superiore a 60,00 euro;
- i soggetti deceduti alla data di formazione dell’elenco;
- i soggetti in procedura concorsuale, per i quali potrebbe violarsi il principio della par condicio creditorum;
- i soggetti minori, inabilitati, interdetti o con limitata capacità di agire per i quali è stato nominato un rappresentante e
- i soggetti ai quali compete un rimborso a seguito di sentenza o di reclamo e mediazione, volti alla riduzione delle controversie.
Al raggiungimento del limite di millecinquecento euro concorrono i ruoli formati dall’Agenzia delle entrate nonché dalle altre Agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che abbiano sottoscritto una convezione con l’Agenzia stessa, conformemente alla prescrizione di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999, che definisce l’ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del Dpr n. 602. Diversamente, non concorrono al computo e non sono proposte in compensazione le somme relative ai ruoli oggetto di sospensione o di rateazione i cui pagamenti risultino regolari; pertanto l’Agenzia delle entrate, se il limite non è raggiunto, in presenza di detti ruoli provvede all’erogazione del rimborso.
Il provvedimento commentato stabilisce infine che, ove eccedano somme non più necessarie al pagamento dei ruoli, tali somme saranno erogate al contribuente dall’agente della riscossione (come per i rimborsi da sgravio), evitando le criticità dell’attuale sistema.
weekly news 09/2012