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Nuovo adempimento per il contribuente. Obbligo di reclamo anche per le istanze di rimborso respinte

Pubblicato il 29 febbraio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E’ del 28 febbraio 2012 l’incontro, a Roma, tra Vincenzo Busa - direttore centrale Affari legali e contenzioso delle Entrate - e i rappresentanti di Rete imprese Italia, degli Ordini professionali e dei sindacati Caf.

Chiamati dall’Amministrazione finanziaria, i professionisti sono stati così coinvolti nella campagna informativa sul nuovo adempimento che fa soggiacere all’obbligo di reclamo, in vigore dal 1° aprile, anche le istanze di rimborso respinte con il silenzio rifiuto o con il diniego espresso.

La norma di riferimento è l'articolo 39 del Decreto legge n. 98/2011, che ha inserito, nel Decreto legislativo n. 546/1992, l'articolo 17-bis, stabilendo, appunto, che dal 1° aprile 2012, per le controversie di valore non superiore ai 20 mila euro, ancor prima di proporre ricorso, il contribuente dovrà presentare obbligatoriamente un reclamo all'ufficio che ha emanato l'atto. Al suo interno, non solo la richiesta di annullamento (anche parziale) della rettifica; pure, eventualmente, una proposta di mediazione.

Dal momento in cui la procedura non è andata a buon fine, perché rifiutata o decorsi 90 giorni senza che sia intervenuta risposta, il reclamo (da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato) si tramuterà in ricorso (che sottostà ai medesimi tempi). Il contribuente potrebbe così guadagnare due mesi rispetto alla procedura ordinaria, prima del possibile affidamento dell'atto “impoesattivo” all'agente della riscossione per l'iscrizione parziale (60+90 giorni, anziché 60+30).

Si è in attesa del relativo, esplicativo, documento di prassi, che conterrà il facsimile del modello da esibire all'ufficio che ha emesso l'atto.

weekly news 09/2012

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