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Assenza ingiustificata? Licenziamento legittimo anche se il codice disciplinare non e' affisso

Pubblicato il 01 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 3060 depositata lo scorso 29 febbraio 2012, la Sezione lavoro della Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato da Poste italiane nei confronti di un dipendente per assenza ingiustificata di cinquanta giorni.

Nella sentenza impugnata dalla società datrice, il licenziamento di specie era stato ritenuto illegittimo in quanto, nei locali di lavoro, era risultata assente l’affissione del codice disciplinare. E l’ipotesi del caso – a detta dei giudici di prime e seconde cure – costituendo una “specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva”, richiedeva la necessaria affissione in bacheca del codice disciplinare.

Secondo la Suprema corte, per contro, poiché si trattava, nella specie, di una violazione relativa ai fondamentali doveri del lavoratore discendenti direttamente dalla legge, non era necessaria, ai fini della legittimità del licenziamento, la preventiva affissione del codice disciplinare. In ogni caso, infatti, l’obbligo di rendere la prestazione rientra tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore, con la conseguenza – si legge nel testo della decisione – “che la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore”.

weekly news 09/2012

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