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Semplificazioni fiscali in vigore

Pubblicato il 03 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il n. 52 della “Gazzetta Ufficiale” accoglie il Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, che reca “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione (2 marzo).

Molte sono le semplificazioni già analizzate circa gli adempimenti. Una su tutte: lo spesometro perde la soglia dei 3mila euro al netto dell’Iva delle fatture da comunicare, che dal 1° gennaio 2012 dovranno far parte dell’elenco clienti e fornitori con cadenza annuale. A tal proposito, si precisa che entrano nell’elenco anche le fatture emesse verso clienti privati. Resta, invece, invariato l’adempimento che implica la comunicazione relativa alle operazioni senza obbligo di fatturazione: continua a sussistere la soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa.

Ma le semplificazioni toccano anche le operazioni con paesi black list: la comunicazione è obbligatoria solo per le operazioni (attive e passive) d’importo superiore a 500 euro.

Con la pubblicazione in “Gazzetta” trova ufficialità la proroga per il versamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, che andrà effettuato entro il 16 maggio 2012.

Nel decreto sono presenti anche alcune misure stringenti atte ad evitare abusi ed evasione. Ad esempio, già a partire dai crediti annuali del 2011 e quelli infrannuali del 2012, la soglia annuale della compensazione libera passa dai 10mila ai 5mila euro. Oltre tale limite, la compensazione può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito).

Dal lato riscossione, infine, si registrano, tra gli altri, due importanti cambiamenti in favore dei contribuenti:

- è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione, con perdita del diritto alla dilazione solo dopo due mancati pagamenti consecutivi;

- l’agente della riscossione comunicherà al contribuente, con raccomandata semplice all’indirizzo in cui è stato notificato l’atto, di aver “preso in carico” le somme ad egli ascritte, salvo il caso in cui l’agente abbia fondato timore per il buon esito della riscossione.

weekly news 10/2012

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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).