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Dal 10 marzo operative le disposizioni dell ' accordo di integrazione per lo straniero

Pubblicato il 05 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

I lavoratori stranieri che, dal 10 marzo, 2012, faranno ingresso in Italia e richiederanno il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno rispettare l’accordo di integrazione fra lo straniero e lo Stato, che è disciplinato dall’articolo 4-bis, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina tale accordo di integrazione è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale" e diventa operativo proprio a partire dalla suddetta data.

Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai 16 anni e fino ai 65 anni, che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. La disposizione non vale per i minori non accompagnati o legalmente affidati e gli stranieri che soggiornano nel territorio italiano per motivi umanitari in virtù di un progetto di assistenza o integrazione sociale. Per i minori che hanno compiuto i 16 anni di età, è il genitore o chi ne esercita la potestà che è tenuto a firmare l’accordo.

L’istanza di permesso di soggiorno deve essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura o alla Questura competente. In tal modo, tra lo straniero e lo Stato si stipula un accordo di integrazione articolato per crediti. All’atto della sottoscrizione dell’accordo – redatto in duplice copia – infatti, allo straniero vengono assegnati sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

Per adempiere all'accordo, lo straniero deve accumulare 30 crediti in due anni. Pertanto, lo straniero si impegna a conseguire, entro due anni dal rilascio, una conoscenza poco più che elementare della lingua italiana e una conoscenza “sufficiente” dei “principi fondamentali della Costituzione”, delle “istituzioni pubbliche” e “della vita civile in Italia”, impegnandosi anche a far frequentare ai propri figli la scuola dell'obbligo.

Tali crediti possono essere persi se lo stranieri incorre in condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.

Inoltre, a decorrere dal 30 gennaio 2012 è previsto il pagamento di una tassa sui permessi di soggiorno di importo che varia dagli 80 ai 200 euro per i cittadini stranieri non comunitari per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.

Si paga, infatti, un importo pari a 80 euro per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno; di 100 euro per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni; di 200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo e per i titoli di soggiorno rilasciati ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera a) T.U. 286/98, oppure per i dirigenti o il personale altamente specializzato che ha fatto ingresso in Italia al di fuori delle quote previste dai decreti flussi.

Infine, in base a quanto previsto dal decreto legge n. 5/2012 sulla semplificazione e sviluppo, attualmente all’esame del Senato, è prevista una procedura agevolata (silenzio-assenso) per l'assunzione di lavoratori stagionali, con la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi successivi. All’articolo 17 del Dl, infatti, si stabilisce la procedura per cui l'assunzione dei lavoratori stranieri è subordinata, come per i lavoratori comunitari, alla sola comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego, entro il giorno antecedente l'assunzione.

weekly news 10/2012

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