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L'Inps fa luce su congedi parentali e congedi straordinari per i figli disabili

Pubblicato il 07 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In merito alle novità contenute negli articoli 3, 4, e 6 del Decreto legislativo n. 119/2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, recante norme per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, l'Inps chiarisce la portata delle modifiche introdotte con circolare n. 32 del 6 marzo 2012.

Vi premette che, sia per la concessione del congedo straordinario che dei permessi ex lege 104/92, è necessario che la persona disabile in situazione di gravità non si trovi ricoverata a tempo pieno. Sussistono, però, due eccezioni:

- nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori, questi potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001);

- nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare, gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001).

Prolungamento congedo parentale - Ciascun genitore, alternativamente, del soggetto disabile in situazione di gravità, è ammesso a fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino. In questo caso scatta, per tutto il periodo, il diritto all'indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Si specifica che, in alternativa a tale beneficio, i genitori possono utilizzare i riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Inoltre, i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni.

Concessione del congedo straordinario – La novità rilevante è quella del nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, il diritto spetta al padre o alla madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;

- nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, il diritto spetta ad uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;

- nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, il diritto spetta ad uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Il congedo straordinario non può essere fruito complessivamente per più di due anni, riferito a ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Ai soggetti che richiedono il congedo straordinario compete un'indennità pari alla misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità – In base alla nuova normativa, il lavoratore può prestare assistenza a più soggetti con disabilità grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

weekly news 10/2012

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