Lo studio n. 74-2011/T del Consiglio nazionale del Notariato si è occupato di “Profili fiscali del recesso dalla società e dell’assegnazione di beni ai soci” approfondendo le ricadute conseguenti a tale operazione sia in termini fiscali sia riguardo alle imposte indirette.
Per quel che concerne la disciplina fiscale, lo studio sottolinea come questa sia caratterizzata da diverse variabili dipendenti dal tipo di recesso, dalla modalità scelta per liquidare la partecipazione al socio receduto. La determinazione del reddito da assoggettare a imposizione e la relativa tassazione variano in base al tipo di società da cui si recede o del soggetto che recede.
Le variabili hanno una rilevanza ancora maggiore relativamente alle imposte dirette tanto che la loro combinazione può incidere sul tipo di reddito imponibile e sulla misura della imposizione.
Anche la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con il parere n. 8 del 12 marzo 2012, ha analizzano le diverse conseguenze che derivano dall'esercizio del diritto di recesso da parte del socio nei due diversi ambiti della società di persone – quale una snc - rispetto alla società di capitali – quale una srl.
Dopo aver esaminato le differenti norme in materia di recesso che riguardano le due tipologie societarie, il parere perviene alla conclusione che risulta più conveniente, prima di procedere con il recesso, trasformare una srl in snc per il fatto che, in quest'ultima tipologia societaria, la differenza da recesso - ossia il maggior valore tra somme da liquidare al socio receduto e storno di quota parte del capitale e delle riserve di pertinenza del socio - va a confluire nel conto economico per diventare, così, deducibile.
Ciò senza contare che, nel caso di recesso di socio di società di capitali, se il patrimonio netto della società non è sufficiente a garantire la liquidazione della parte del socio che recede ed i soci rimanenti non effettuano versamenti a fondo perduto per ricostruire il capitale minimo, l'ente va incontro alla liquidazione.
Questo non avviene nella società di persone, dove non sussiste l'obbligo di dotarsi di un capitale minimo e la società stessa può anche avere un saldo patrimoniale negativo, essendo i soci responsabili, per la società, con i propri beni.
Per completezza, però, va anche valutato il trattamento fiscale cui va incontro il singolo, ossia il socio che recede: nel caso di socio di srl, la differenza positiva viene tassata per il 49,72% dell'utile o attraverso tassazione a titolo d'imposta del 12,5%, al momento dell'incasso; nel caso di socio di snc, la differenza positiva va a confluire nel reddito d'impresa che subisce la tassazione piena.
weekly news 11/2012