Notizia

Compensazioni, la soglia si abbassa da aprile

Pubblicato il 14 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La riduzione della soglia a 5mila euro per le compensazioni Iva libere, ossia senza previa presentazione all’agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza dalla quale risulta il credito, si applicherà a quelle effettuate a partire dal 1° aprile 2012.

È quanto specificato dall’agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 13 marzo 2012, resosi necessario dall’assenza del provvedimento direttoriale, previsto dal comma 20 dell’articolo 8 del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012) ed in corso di emanazione, che avrebbe già dovuto dettare le modalità di applicazione della nuova norma.

Dunque, la soglia per la compensazione orizzontale del credito Iva rimane a 10mila euro fino alle compensazioni di tutto marzo 2012. Nel comunicato un esempio: “se nell’anno d’imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012”. Mentre, dal 1° aprile 2012 i crediti Iva che superano i 5mila euro, sia nell’ambito della compensazione del credito annuale sia in quello del credito infrannuale, potranno essere portati in compensazione solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

weekly news 11/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).