Notizia

Compensazione crediti Iva. Notizie sulla decorrenza

Pubblicato il 17 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con un provvedimento direttoriale del 16 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 10 del Dl n. 78/2009 (Legge n. 102 del 2009), che ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto degli abusi compiuti in sede di compensazione dei crediti Iva e che, tra l’altro, prevede che: la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge; i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate; i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che hanno eseguito il controllo.

Altro richiamo viene fatto all’articolo 8, commi 18 e 19, del Dl n. 16 del 2012, che ha stabilito la riduzione, da 10.000 euro a 5.000 euro annui, del limite di compensabilità individuato dalle disposizioni sopraccitate. Resta fermo il limite di 15.000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.

Questo ultimo provvedimento agenziale individua la decorrenza delle disposizioni ricordate, ovvero:

- dal 1° aprile 2012, per portare in compensazione il credito Iva riguardante importi superiori a 5mila euro annui – utilizzando, rammentiamo, solo i servizi telematici Entratel o Fisconline - i contribuenti dovranno avere preventivamente presentato la dichiarazione annuale o la istanza dalla quale risulta il credito;

- fino al 31 marzo, le compensazioni di crediti Iva, se essi non oltrepassano la soglia di 10mila euro annui, possono essere effettuate senza avere già presentato la dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito.

Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.

weekly news 12/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).