Notizia

Accentramento contributivo per tutti i datori di lavoro che operano su piu' sedi territoriali

Pubblicato il 23 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Fa seguito alla circolare n. 172/2010, con cui l’Inps ha fornito alcune importanti indicazioni riguardanti la gestione unitaria degli adempimenti in materia di lavoro e la gestione delle paghe e dei contributi, il messaggio n. 4999, del 21 marzo 2012, in materia di assolvimento dell’obbligo della comunicazione delle unità operative.

Con il documento di prassi del 2010, l’Ente previdenziale ha illustrato tutte le novità in materia di accentramento contributivo, inteso come la possibilità di assolvere a tutti gli adempimenti contributivi presso un'unica sede Inps da parte delle aziende in possesso di più unità operative.

Con il nuovo messaggio, l’Inps precisa che l’obbligo della comunicazione telematica, di cui al punto 4 della citata circolare 172/2010, sussiste per i tutti i datori lavoro che operano con dipendenti su più unità operative.

Dall’1 gennaio 2011, l’obbligo interessa non solo i datori di lavoro che occupano personale dipendente su più unità, ma anche tutte le aziende che, precedentemente a tale data, operavano ed operano su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento autorizzativo all’accentramento contributivo rilasciato dalle Dpl competenti per territorio.

Infine, in presenza di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori oppure in presenza di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio contributivo diventano di competenza del nuovo datore di lavoro subentrante. Quest’ultimo, infatti, è tenuto al rilascio del Cud, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno.

weekly news 12/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).