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Il reato sussiste se le fatture false sono registrate e gli elementi fittizi dichiarati.

Pubblicato il 27 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con sentenza n. 11588 del 26 marzo 2012 della terza sezione penale,ha stabilito che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti non si configura se le fatture false scoperte dalla GdF nell’azienda non sono state contabilizzate e gli elementi passivi fittizi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi.

La motivazione risiede nella norma che prevede che il reato di cui al capo a), a norma dell'art. 2 del dlgs 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si configura se l’indagato, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Pertanto, il fatto è commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel momento in cui tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

weekly news 13/2012

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