Istruzioni operative ed organizzative per l’applicazione delle nuove diposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, introdotte dall’articolo 15 della Legge n. 183/2011.
Questo l’argomento trattato dall’Inps nella circolare n. 47 del 27 marzo 2012.
Scopo della nuova normativa è il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, è prevista l’eliminazione della produzione di certificazioni da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di pubblici servizi e contemporaneamente è previsto l’obbligo per i pubblici uffici di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono oppure di accettare dall’utenza soltanto dichiarazioni sostitutive.
Alla luce di tutto ciò, anche per gli uffici Inps sono subentrate delle novità: non è più possibile ricevere certificazioni rilasciate all’utenza da altre amministrazioni oppure atti di notorietà. Il divieto non riguarda più solo la richiesta di tali documenti, ma anche la loro accettazione e il mancato rispetto di entrambi questi veti costituirà violazione dei doveri d'ufficio.
Ne deriva che - a pena di nullità - si deve apporre una specifica formula sui certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra privati:" il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Se il funzionario richiede o accetta un documento recante la suddetta dicitura commette un illecito disciplinare.
L’Inps invita così le proprie sedi al rispetto delle suddette disposizioni, ricordando però che vi sono alcuni tipi di documenti che sono esclusi dall’autocertificazione.
Si tratta dei certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti che non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Analogamente non possono essere sostituiti con un'autocertificazione dell'interessato il Durc, il certificato di agibilità e le attestazioni di regolarità contributiva.
Nella circolare si legge, infine, che le stesse considerazioni valgono per la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche, dal momento che si tratta di documenti subordinati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici.
Di conseguenza, tutti i citati documenti possono essere presentati in copia, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall’istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000, il quale deve anche dichiarare che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
weekly news 13/2012