Notizia

Amministratore di fatto e amministratore di diritto con gli stessi doveri.

Pubblicato il 28 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 11649 depositata il 27 marzo 2012 – sul fronte dei doveri, la figura dell'amministratore di fatto è da considerare come assolutamente equiparata a quella dell'amministratore di diritto, di tal ché, ai sensi della disciplina di cui all’articolo 2639 del Codice civile, lo stesso è tenuto a rispondere di tutti i doveri che spettano all’amministratore di diritto, compresa la responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, ed “anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'articolo 40, comma 2 del Codice penale”.

Nel dettaglio, i giudici di Cassazione hanno confermato la decisione con cui le corti di merito avevano condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione  l’amministratore di fatto di una Srl di Palermo, precedentemente dichiarata fallita.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha avuto modo di spiegare che, in ordine al reato della bancarotta patrimoniale o per distrazione, non poteva trovare automatica applicazione, nei confronti dell'amministratore  apparente,  il principio  che afferma  la presunzione della dolosa sottrazione in caso di mancato ed ingiustificato reperimento dei beni di cui era stata accertata la presenza nella disponibilità dell’imprenditore fallito; e ciò, in quanto la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implicherebbe, necessariamente, la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto.

weekly news 13/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).