L’ammontare del reddito del professionista non può essere considerato elemento decisivo della controversia per affermare o meno l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Parallelamente, le spese per ammortamento dei beni strumentali e compensi a terzi, di modesta entità, possono costituire esclusivamente dato equivoco, non potendo evincersi “né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di autonoma organizzazione”.
Sulla base di detti assunti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4929 del 27 marzo 2012, ha accolto il ricorso avanzato da un professionista, un ingegnere, che si era opposto alla decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un accertamento Irap elevato nei suoi confronti in considerazione del suo fatturato e delle modeste spese sostenute per compensi a terzi e ammortamento dei beni strumentali.
weekly news 13/2012